Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020,   sono state aggiornate le  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Per quanto concerne le  manifestazioni FIDASC, si richiama l’art. 1 lett. d) del Decreto dell’ 8 marzo 2020, che consente nelle cosiddette zone rosse lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,  nonché le sedute di allenamento degli atleti di categoria assoluta che partecipano a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, fermo restando che  le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Per quanto concerne  l’ intero territorio nazionale l’art.2 lett g) consente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,  nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, in tutti i tali casi  le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuiare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Il medesimo articolo specifica inoltre che lo sport di base e le attività motorie in generale,  svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) - mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro-.

Si evidenzia che il Decreto in oggetto all’art.2 lett.a) sospende “ …. eventi sociali in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità….”

Qualora le associazioni e società FIDASC non siano in grado di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni con le suddette connotazioni dettate dal decreto, dovranno provvedere a rinviarne lo svolgimento a data da destinarsi.

Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del Decreto dell’8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° e 4 marzo 2020.