E’ stato emanato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri afferente ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Per quanto concerne l’attività sportiva si rimanda ai dettami degli articoli di seguito citati, relativamente alle disposizioni di interesse per la FIDASC

Capo III -Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 17 (Attività motoria e attività sportiva)

Comma 2. ……………., l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; ……

Art. 18 (Competizioni sportive di interesse nazionale)

Comma 1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

Capo V-Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 41 (Attività motoria e attività sportiva)

Comma 1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

 

Comma 2. ………È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

 

Art. 57 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ………